Bambini nati da maternità surrogata: no all’indicazione nell’atto di nascita del c.d. genitore d’intenzione. Il genitore che condivide il disegno genitoriale può tuttavia adottare il bambino.
Una coppia omogenitoriale di cittadini italiani, con due bambini nati all’estero tramite maternità surrogata e con materiale genetico di uno dei due uomini, ha chiesto al Sindaco di un Comune siciliano la trascrizione degli atti di nascita, indicando non solo il nome del padre biologico, ma anche quello del padre che ne ha voluto la nascita, c.d. padre intenzionale.
La recente pronuncia della Cassazione Civile n. 85 del 3 gennaio 2024 conferma la legittimità del rifiuto del Sindaco, ribadendo che la maternità surrogata – offendendo in modo intollerabile la dignità della donna – è vietata in Italia e che, pertanto, non è consentito riconoscere la genitorialità del padre intenzionale, che ha voluto la nascita dei bambini ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero.
Tuttavia, la Corte di cassazione, riconoscendo l’esigenza di proteggere il rapporto affettivo che lega il bambino e il genitore intenzionale a prescindere dalla modalità procreativa, offre una possibilità alternativa: ricorrere all’adozione in casi particolari, disciplinata dall’ art.44 della legge 184/83 e prevista per le ipotesi in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi.
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