Pubblicato il Decreto Flussi 2019
Apr 10, 2019
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.84 del 09-04-2019) il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 12 marzo 2019 www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/09/19A02411/sg (Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2019).
Il decreto prevede l’ingresso in Italia di una quota complessiva di 30.850 cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale, lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo. Le cifre sono le stesse dei decreti degli anni precedenti e ancora una volta, a parte alcune eccezioni, non ci sono quote per primo ingresso per lavoro subordinato. Più della metà delle quote (18000) sono riservate agli ingressi per lavoro stagionale; la maggior parte delle restanti quote sono riservate alle conversioni (9850) da permesso studio, lavoro stagionale, permesso per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro stato membro in lavoro subordinato/autonomo.
La restante parte è riservata agli ingressi per lavoro autonomo (2400) e categorie speciali di lavoratori (lavoratori di origine italiana, lavoratori che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine).
Con alcune eccezioni (articolo 27 del Testo Unico Immigrazione, dirigenti e personale altamente specializzato, trasferimenti intra societari, carta Blu EU, traduttori e interpreti, infermieri professionali etc.) l’immigrazione per motivi di lavoro in Italia è regolata dal cosiddetto “decreto flussi” che definisce il numero e tipologia di autorizzazioni al lavoro che possono essere rilasciati ogni anno e il periodo in cui è possibile inviare le richieste.
Le domande di conversione e lavoro non stagionale dovrebbero essere inviate collegandosi al sito: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it a partire dalle ore 9.00 del 16 aprile 2019 mentre quelle per lavoro stagionale a partire dalle ore 9.00 del 24 aprile 2019. Ulteriori informazioni e istruzioni verranno diramate per mezzo di una circolare congiunta che verrà pubblicata a breve.
Quote di ingresso
Le 30850 quote sono così ripartite
NUOVI INGRESSI
- 18.000 quote per lavoro stagionale
- solo per i settori agricolo e turistico-alberghiero.
- solo per le seguenti nazionalità Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
- Di questi una quota di 2.000 unità è riservata per i lavoratori che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale.
- 500 quote per lavoro subordinato per cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- 100 quote per lavoro subordinato o autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile
- 2400 quote per lavoro autonomo
- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché’ la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
CONVERSIONI
- 750 quote per conversione da permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
- 500 quote per conversione da permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro subordinato
- 700 quote per conversione da permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo
- 800 quote per conversione da permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione europea in lavoro subordinato
- 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione europea
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