La dislessia, accertata quale grave limitazione alla capacità di apprendimento, rientra tra le cause di esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana cui è subordinato il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo.
La normativa (cfr. art. 1, co. 3, lett. b, decreto del Ministero dell’interno del 4 giugno 2010) esclude dall’obbligo di dimostrazione della conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da patologie che limitano l’apprendimento linguistico e la dislessia è intesa nella letteratura medica quale disturbo specifico dell’apprendimento.
Interpretando in via analogica tale principio, riteniamo che anche l’istante la cittadinanza italiana per matrimonio o residenza, ove affetto da dislessia, sia esonerato dalla dimostrazione di conoscenza della lingua italiana.
TAR Sicilia, sez. II, 23 dicembre 2022, n. 3738
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