Una volta ricevuto il decreto di concessione della cittadinanza italiana, il richiedente ha 6 mesi per prestare di fronte all’ufficiale del Comune o del Consolato il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, pronunciando la formula “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato“
Il giorno dopo il giuramento, il richiedente è effettivamente cittadino italiano e può richiedere la carta di identità e il passaporto.
Nel caso in cui il giuramento non venga prestato entro i termini di legge, il Ministero dell’Interno emette una dichiarazione di decadenza per mancato giuramento.
In questo caso, il decreto di concessione della cittadinanza diviene inefficace e l’istante dovrebbe depositare una nuova istanza, documentazione in corso di validità, ed attendere nuovamente fino a 3 anni per avere, auspicabilmente, un nuovo decreto di concessione della cittadinanza.
Tuttavia, con una recente ordinanza il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto a prestare il giuramento “tardivo”, essendo scaduti i termini, dopo aver verificato che l’omesso giuramento non era ascrivibile ad inerzia del richiedente bensì a causa di forza maggiore.
Nel caso di specie, si trattava di cittadino del Bangladesh che si era recato in Bangladesh per assistere l’anziana madre e che non era potuto rientrare in Italia per prestare il giuramento a causa delle limitazioni a viaggiare presenti durante il periodo Covid.
Il richiedente aveva peraltro inviato una numerosa serie di comunicazioni al Comune e al Ministero dell’Interno, senza ricevere alcun riscontro, dimostrando l’impossibilità di presenziare all’appuntamento fissato per il giuramento e chiedendone lo spostamento.
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