Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2867/2021 si sono espresse in materia di successione transnazionale affrontando la ricorrente problematica relativa al principio dell’unità della successione, prevalente nei paesi di Civil Law e quello della scissione, proprio dei paesi di Common Law.
Le successioni con elementi di internazionalità (come, per esempio, la cittadinanza del defunto o il luogo in cui si trovano i beni dello stesso) in Italia risultano regolate dalla legge 218 del 1995 che, oltre a definire i criteri di collegamento con altri ordinamenti giuridici, prevede lo strumento del rinvio a leggi e/o norme straniere.
La Suprema Corte ha affermato la possibilità dell’apertura di due diverse successioni e la formazione di due distinte masse ereditarie, ognuna regolata da leggi diverse che determinano la validità e l’efficacia del titolo successorio, individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità e predispongono l’eventuale tutela dei legittimari.
Il caso
Il caso concreto sottoposto al vaglio della Suprema Corte aveva ad oggetto la successione di un cittadino inglese, deceduto in Italia, dopo aver contratto matrimonio con una cittadina italiana. Quest’ultima aveva richiesto l’accertamento dell’avvenuta revoca del testamento redatto dal de cuius a Londra nel 1997, con cui lo stesso aveva lasciato alla donna un legato di 50.000 sterline, disponendo poi che il restante suo patrimonio, composto da immobili in Italia e diversi beni mobili venisse spartito tra i suoi figli, nati dal precedente matrimonio.
Secondo la donna, essendo il de cuius cittadino inglese, la successione avrebbe dovuto essere disciplinata dal diritto inglese e pertanto il testamento doveva ritenersi revocato in virtù del successivo matrimonio del testatore, come previsto dal Will Act del 1837. Per i figli del de cuius, invece, avrebbe dovuto essere applicata la legge italiana e il testamento, quindi, essere considerato pienamente valido.
Il principio stabilito dalla Corte
Le norme di conflitto di cui alla L. n. 218 del 1995, individuano preliminarmente la lex successionis nella legge nazionale del defunto: nel caso di specie, quindi, la legge regolatrice della successione sarà quella inglese. Quest’ultima, tuttavia, pur disponendo la regolamentazione dei beni mobili, opera un rinvio alla lex rei sitae, ovvero la legge dello stato in cui i beni si trovano, per la disciplina dei beni immobili.
In sostanza, quale conseguenza del rinvio del diritto internazionale privato italiano al diritto privato internazionale inglese e del correlato rinvio indietro previsto da quest’ultimo, si determina una scissione tra i beni immobili e i beni mobili del defunto: la legge che disciplina la successione inerente ai beni immobili sarà la legge italiana, ovvero quella dello Stato in cui i beni si trovano, mentre la legge che governa la successione inerente ai beni mobili, sarà quella inglese, legge nazionale del defunto.
Admitted to the Siena Bar Association since 2021. Law Diploma at University of Siena (2016), Master at SIOI (The Italian Society for International Organization) in Rome in “International relations and International Protection of Human Rights”, she completed an internship at The Permanent Mission of Italy to the UN in New York (2017)